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La certificazione di conformità degli impianti della piscina

La certificazione di conformità degli impianti della piscina

la dichiarazione di conformità degli impianti è un obbligo stabilito dal Decreto Ministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico) n.37 del 2008, normalmente identificato come D.M. 37/08. L’obbligo di rilascio della certificazione di conformità riguarda tutti gli impianti, di qualunque tipo, e tra questi anche l’impianto di trattamento acqua della piscina.

Per poter rilasciare la dichiarazione di conformità, la ditta che esegue i lavori impiantistici deve essere abilitata presso la Camera di Commercio. L’abilitazione, se c’è, è riportata sulla visura camerale dell’impresa.

Ma perchè è così importante che la conformità venga rilasciata?

Perchè, oltre al modello ministeriale compilato, che attesta che l’impianto è in regola, senza il quale non è nemmeno possibile chiudere la pratica urbainistica, redigere un atto di vendita dell’immobile, accedere a benefici fiscali o altro, l’installatore rilascia una dichiarazione che la piscina è a norma. E non è poco. In più, deve obbligatoriamente consegnare il progetto degli impianti e una relazione tecnica che lo descrive. E nemmeno questo è poco.

Un installatore improvvisato sarà certo più economico, ma probabilmente non sarà abilitato. Fareste mai installare un quadro elettrico ad un elettricista che non rilascia la conformità? La legge è la stessa, sempre il D.M. 37/08!

Come si verifica l’abilitazione della azienda, PRIMA di affidare il lavoro?

L’unico modo è verificare sulla visura camerale che sia riportata questa dicitura:

Se sulla visura camerale dell’impresa non è riportata la dicitura “Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008 con almeno la lettera D (quella degli impianti idraulici), l’impresa non è abilitata a realizzare impianti di trattamento acqua per piscina e quindi non può farlo.

Siamo certi che l’abilitazione sia necessaria anche per gli impianti delle piscine (pompe, filtri, tubi, valvole) e non solo per l’attacco all’acquedotto? SI, ne siamo certi, perchè lo dice il Ministero dello Sviluppo Economico. A questo link si può scaricare l’intero documento: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Massimario-aggiornato-al-10aprile2019-DM-37-2008.pdf

 

 

 

Cosa deve consegnare l’installatore, quindi, al termine dei lavori?

  • il modello di dichiarazione di conformità come quello dell’immagine, che non può essere modifcato in alcun modo;
  • il progetto dell’impianto, che fa parte degli allegati OBBLIGATORI;
  • la relazione tecnica che elenca, tra l’altro, i componenti utilizzati dichiarandone la conformità alle norme tecniche, che fa parte degli allegati OBBLIGATORI;
  • la visura camerale, dalla quale si rileva l’abilitazione dell’impresa.

Il consiglio è, però, di verificare l’abilitazione dell’impresa PRIMA dell’inizio dei lavori. Scoprire che la ditta non è abilitata quando servirà la conformità potrebbe creare non pochi problemi.

Ricordiamo che l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità riguarda solamente la parte impiantistica della piscina, non la struttura.

 

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