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La garanzia della piscina

La garanzia della piscina

Quando si decide di costruire una piscina l’unico desiderio è quello di vederla finita nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile. Non si pensa, giustamente, di poter avere bisogno, nel tempo, di esercitare il diritto compreso in una garanzia.

Questo aspetto, però, è fondamentale, considerando il costo del manufatto, e va conosciuto a fondo.

Spesso, infatti, ci si accontenta di una generica dicitura presente nel contratto o nel preventivo, senza sapere quali sono i propri diritti e, soprattutto, come devono essere esercitati per non rischiare di perderli.

Partiamo dall’inizio. Limitarsi a firmare un preventivo non è un buon modo di cominciare. Nel preventivo, infatti, solitamente mancano molti aspetti, che sarebbe meglio fossero chiaramente evidenziati. La legge non impone che un contratto abbia forma scritta, è sufficiente un accordo verbale, ma dimostrare quali erano i contenuti di una semplice stretta di mano potrebbe essere piuttosto difficile. Molto meglio, quindi, un contratto in forma scritta.

Diffidate dai contratti scritti in piccolo, pieni di clausole, e soprattutto state attenti alle cosiddette “clausole vessatorie”, cioè le doppie firme che vi vengono richieste. In genere, questa operazione non serve solo a mettere bene in evidenza alcuni punti fondamentali del contratto, ma a rinunciare, di fatto, a diritti sanciti dalla legge se il contratto non ci fosse.

Tra questi, potrebbero esserci garanzie ridotte.

Quando il contratto richiede l’apposizione di una doppia firma, quindi, rileggete l’articolo al quale si riferisce ed eventualmente fatevelo spiegare.

Il contratto ideale è breve, chiaro, scritto tutto con gli stessi caratteri e senza clausole vessatorie. Nel contratto ideale i termini della garanzia sono spiegati correttamente.

Vediamo cosa prevede la legge.

L’articolo 1667 del codice civile dispone innanzitutto che l’appaltatore (cioè il titolare dell’appalto/contratto) è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Questo è un aspetto fondamentale, irrinunciabile. Se qualcosa si rompe, non funziona (vizi), o non è come doveva essere (difformità), l’appaltatore deve intervenire.

C’è, però, un termine oltre al quale il diritto alla garanzia non può più essere esercitato, che è stabilito in sessanta giorni dalla loro scoperta. Tale termine è posto a pena di decadenza, ma non vale in due casi: se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi e se li ha occultati. Facciamo quindi l’esempio che venga comunicato al costruttore della piscina che la piscina perde, e che il costruttore venga a vedere, ammettendo che effettivamente la piscina perde e che cercherà di capire da dove, iniziando a fare prove. In questo caso l’appaltatore riconosce il vizio. Se invece il costruttore si accorge che la piscina perde, ma quando viene a fare la manutenzione la riempie per evitare che il proprietario se ne accorga, e quest’ultimo se ne accorge solo quando arriva la bolletta dell’acqua, in questo caso l’appaltatore ha occultato il vizio. In entrambi i casi, non vale la regola della denuncia del vizio entro i sessanta giorni.

Se non ci sono contestazioni, l’azione nei confronti dell’appaltatore si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui l’opera è stata consegnata. Il che significa che la garanzia vale due anni dalla consegna dell’opera, oltre i quali il proprietario non può più far valere il diritto alla garanzia. Nel caso in cui il committente sia una azienda con partita iva, la garanzia vale per un anno e non per due.

In assenza di verbale di consegna, si considera la data in cui il proprietario della piscina ha iniziato ad utilizzarla.

E’, quindi, molto importante redigere un verbale di consegna al termine dei lavori. E’ importante sia per il costruttore, che per il committente, perché in questo modo si stabilisce la data oltre la quale inizia ad operare la garanzia e si stabilisce che, a quella data, la piscina non presentava vizi visibili.

 

Oltre alla garanzia sui difetti o le difformità, esiste anche quella sulla struttura della piscina: le opere in cemento armato, i pannelli, eventuali pilastri o altre opere che riguardano la struttura.

Non parliamo quindi di rivestimenti od accessori.

La garanzia strutturale opera per dieci anni e deriva dall’art. 1669 cod. civ., secondo cui Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Questa garanzia vale sempre, indipendentemente dal fatto che venga offerta o meno una polizza assicurativa.

 

 

TABELLA DI ESEMPIO – Durata della garanzia

 

A professionista  

A consumatore

 

FORNITURA (senza installazione) 1 anno, possibilità di concordare durata diversa (doppia sottoscrizione clausola se restrittiva della garanzia)

 

Minimo 2 anni
 

COSTRUZIONE 

 

10 anni sulla struttura

 

10 anni sulla struttura

 

INSTALLAZIONE

 

2 anni per i singoli componenti, derogabile (doppia sottoscrizione clausola se restrittiva della garanzia)

2 anni per i singoli componenti, derogabile ma l’eventuale deroga potrebbe essere “vessatoria”

L'estensione della garanzia

Quando si sceglie una piscina è importante effettuare anche la valutazione sulla forma del contratto proposto dal costruttore e su come vengono definite le garanzie.

Oltre a quanto disposto per legge, infatti, possono essere offerte integrazioni ai termini di garanzia, che vanno sempre valutate attentamente. Nel caso in cui il costruttore offra estensioni rispetto ai termini stabiliti per legge, va definito in modo preciso quali aspetti vengono coperti dalla garanzia aggiuntiva e come si deve operare per far valere l’eventuale estensione.

 

Per approfondire leggi l’articolo dell’Avv. Andrea Massa su Professione Acqua: https://www.professioneacqua.it/wp-content/uploads/2021/03/La-garanzia_Massa.pdf

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