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Le agevolazioni fiscali per le piscine

Le agevolazioni fiscali per le piscine

Quando si parla di agevolazioni fiscali per le piscine si entra in una sorta di campo minato, poichè le possibilità di errore sono davvero molte. Non essendo una realizzazione codificata, ed essendo soggetta a diverse interpretazioni, non è raro che la singola amministrazione utilizzi l’interpretazione a lei più conveniente. Ad esempio, da un punto di vista urbanistico è molto difficile che una piscina venga considerata come una pertinenza alla abitazione, per poter chiedere il permesso di costruire, mentre da un punto di vista fiscale quasi sempre viene considerata pertinenza, ed esclusa per questo dalle agevolazioni.

Così è, purtroppo, e con questa situazione bisogna rapportarsi, armandosi di molta pazienza e senza mai commettere l’errore di generalizzare.

 

 

L’aliquota IVA

Facendo una sistesi della situazione, con la dovuta premessa che le eccezioni sono numerose e quindi ogni situazione va verificata caso per caso, si può affermare che:

  • sulle abitazioni «di lusso» e per le realizzazioni di opere sulle relative pertinenze, è sempre applicabile solamente l’aliquota IVA ordinaria del 22%
  • l’aliquota IVA del 4% è applicabile alla realizzazione della piscina sul terreno di pertinenza della 1^ casa a condizione che sia contestuale alla costruzione di questa e che il terreno costituisca la “prima” pertinenza (nel senso che non ve ne deve essere un’altra che abbia precedentemente fruito del beneficio dell’IVA al 4%)
  • la piscina che venga realizzata in un secondo momento rispetto all’abitazione ovvero, sulla pertinenza “successiva alla prima”, sconta l’aliquota 10%
  • la ristrutturazione della piscina, fatta eccezione della eventualità che sia pertinenza di immobile “di lusso” nel qual caso sarà incisa dall’aliquota del 22%, è sempre soggetta all’aliquota IVA del 10%, a nulla rilevando che si tratti di 1^ casa o meno; per quel che riguarda la fruizione del bonus fiscale Irpef del 36%, sono invece a beneficio di tutti i tipi di immobili su riportati
  • si segnala che per l’applicazione di un’aliquota IVA diversa dal 22%, tanto per appalti quanto per acquisti, il committente o cessionario deve sempre rilasciare all’appaltatore o venditore la specifica dichiarazione che giustifichi la richiesta di agevolazione a seconda delle varie fattispecie invocate.

Tutto ciò vale solamente se la piscina viene costruita, cioè se siamo in presenza di un appalto. Se la piscina viene acquistata pronta ed installata, anche in kit, l’iva è al 22%.

 

Bonus ristrutturazione e riqualificazione energetica

L’art. 16-bis del dPR 22 dicembre 1986 nr. 917 in vigore dal 01/01/2015, regola l’agevolazione che consente di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La percentuale di detrazione è pari al 50% per gli interventi di recupero ed al 65% per quelli finalizzati alla riqualificazione energetica. I lavori ammessi all’agevolazione dovranno riguardare quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del dPR 380/2001, ovvero: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che siano effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze, con la specifica che occorrerà considerare unitariamente il singolo immobile con le sue pertinenze anche nel caso in cui siano accatastati separatamente: cioè, l’intervento effettuato sulla pertinenza non ha un autonomo limite di spesa, ma rientra nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Per l’edilizia privata non sono agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione, mentre l’agevolazione spetta per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per entrare nel merito della tipologia d’interventi le cui spese possono essere ammesse all’agevolazione, si deduce che per la piscina privata i lavori ne dovranno modificare i caratteri preesistenti e saranno esclusi quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria, salvo che non rientrino marginalmente in un più vasto intervento di ristrutturazione. Che viceversa, per la piscina condominiale, i lavori non dovranno modificare i caratteri pre-esistenti e sono ammissibili anche i lavori di manutenzione ordinaria.

 

Superbonus 110%

Gli interventi agevolabili si distinguono categorie:

1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

2. Sostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale sulle parti comuni

3. Sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale sugli edifici uni-familiari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

4. Interventi antisismici

Relativamente agli interventi “trainati” l’agevolazione spetta a condi-zione che vengano realizzati congiuntamente al relativo intervento principale che gli fa da traino (vedi elenco che precede) e, sommariamente, si tratta di:

A. Interventi di efficientamento energetico

B. Installazione di impianti solari fotovoltaici

C. Inf rastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Perché gli interventi siano agevolabili, dovranno essere realizzati:

– sulle parti comuni dei condomìni residenziali

– sugli edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze

– sulle unità residenziali funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall’esterno, site in edifici plurifamiliari

– sulle singole unità residenziali e relative pertinenze all’interno del condomìnio (attenzione: limitata-mente agli interventi “trainati” ed a condizione che il condominio abbia eseguito l’intervento di traino)

– sono ESCLUSE LE UNITA’ IMMOBILIARI DI LUSSO appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

– sono ESCLUSE ALTRESI’ LE UNITA’ IMMOBILIARI IN FASE DI COSTRUZIONE

Potranno quindi usufruire della agevolazione i soggetti seguenti:

-condomìni

– persone fisiche per immobili residenziali e NON STRUMENTALI

– istituti autonomi casa popolari (IACP)

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS e società sportive

– associazioni sportive dilettantistiche (solo relativamente agli immobili adibiti a spogliatoi)

– comunità energetiche rinnovabili

 

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Per approfondire

I testi riportati sono tratti da articoli del Rag. Tullio Quagliotti.

Potete leggere i singoli articoli a questi link:

L’aliquota IVA delle piscine

Piscina e bonus ristrutturazione: quando, come e se fruirne

Superbonus 110% e piscine: in cosa consiste la maxi detrazione

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Le alternative al cloro: esistono veramente?

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