Bonus ristrutturazione e riqualificazione energetica
L’art. 16-bis del dPR 22 dicembre 1986 nr. 917 in vigore dal 01/01/2015, regola l’agevolazione che consente di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La percentuale di detrazione è pari al 50% per gli interventi di recupero ed al 65% per quelli finalizzati alla riqualificazione energetica. I lavori ammessi all’agevolazione dovranno riguardare quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del dPR 380/2001, ovvero: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che siano effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze, con la specifica che occorrerà considerare unitariamente il singolo immobile con le sue pertinenze anche nel caso in cui siano accatastati separatamente: cioè, l’intervento effettuato sulla pertinenza non ha un autonomo limite di spesa, ma rientra nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Per l’edilizia privata non sono agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione, mentre l’agevolazione spetta per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Per entrare nel merito della tipologia d’interventi le cui spese possono essere ammesse all’agevolazione, si deduce che per la piscina privata i lavori ne dovranno modificare i caratteri preesistenti e saranno esclusi quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria, salvo che non rientrino marginalmente in un più vasto intervento di ristrutturazione. Che viceversa, per la piscina condominiale, i lavori non dovranno modificare i caratteri pre-esistenti e sono ammissibili anche i lavori di manutenzione ordinaria.
Superbonus 110%
Gli interventi agevolabili si distinguono categorie:
1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
2. Sostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale sulle parti comuni
3. Sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale sugli edifici uni-familiari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
4. Interventi antisismici
Relativamente agli interventi “trainati” l’agevolazione spetta a condi-zione che vengano realizzati congiuntamente al relativo intervento principale che gli fa da traino (vedi elenco che precede) e, sommariamente, si tratta di:
A. Interventi di efficientamento energetico
B. Installazione di impianti solari fotovoltaici
C. Inf rastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Perché gli interventi siano agevolabili, dovranno essere realizzati:
– sulle parti comuni dei condomìni residenziali
– sugli edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze
– sulle unità residenziali funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall’esterno, site in edifici plurifamiliari
– sulle singole unità residenziali e relative pertinenze all’interno del condomìnio (attenzione: limitata-mente agli interventi “trainati” ed a condizione che il condominio abbia eseguito l’intervento di traino)
– sono ESCLUSE LE UNITA’ IMMOBILIARI DI LUSSO appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– sono ESCLUSE ALTRESI’ LE UNITA’ IMMOBILIARI IN FASE DI COSTRUZIONE
Potranno quindi usufruire della agevolazione i soggetti seguenti:
-condomìni
– persone fisiche per immobili residenziali e NON STRUMENTALI
– istituti autonomi casa popolari (IACP)
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS e società sportive
– associazioni sportive dilettantistiche (solo relativamente agli immobili adibiti a spogliatoi)
– comunità energetiche rinnovabili
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